Essendo gli edifici scolastici “opere rilevanti”, in quanto suscettibili di conseguenze rilevanti in caso di collasso, si fa riferimento innanzitutto al comma 3 dell’articolo 2 della vecchia O.P.C.M. 3274 del 23/030/2003 la quale prevede che “le opere strategiche per finalità di protezione civile e quelle suscettibili di conseguenze rilevanti in caso di collasso siano sottoposte a verifica sismica a cura dei rispettivi proprietari”. Non si parla di adeguamento sismico, ma solo di verifiche sismiche, il cui termine ultimo era stato fissato per il 20/03/2008, successivamente prorogato al 31 dicembre 2010 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011. Infine, il Decreto Legge 29 Dicembre 2011, n. 216 ha prorogato al 31 Dicembre 2012 il termine entro il quale le Regioni, le Amministrazioni statali e i Gestori delle infrastrutture devono trasmettere al Dipartimento della Protezione Civile le schede di sintesi con lo stato delle verifiche sismiche. Tali schede, redatte tra il 2007 e il 2008, rispondono alle esigenze dell’articolo 32 dell’ O.P.C.M. 3274. Si ribadisce che non si parla in nessun caso di obbligo di realizzare interventi. La Circolare del 4 Novembre 2010 chiarisce che i proprietari/gestori di opere strategiche per finalità di protezione civile o suscettibili di conseguenze rilevanti in caso di collasso, se ottengono dalle verifiche livelli di sicurezza inferiori a quelli di una struttura adeguata, possono determinare, in base al livello di adeguatezza, il tempo entro il quale attivare l’intervento di adeguamento. In questo modo, coerentemente con le indicazioni del D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC 2008), possono essere ridotti gli eventuali provvedimenti di chiusura di edifici, che avrebbero inevitabilmente provocato gravi disagi sociali.Le NTC 2008 prescrivono che, in tutti i casi in cui si realizzi una verifica di sicurezza, il Progettista dovrà esplicitare in una relazione i livelli di sicurezza attuali e quelli raggiunti con l’eventuale intervento e le eventuali limitazioni da imporre nell’uso della costruzione. La Circolare del 2 Febbraio 2009 n. 617 fornisce ulteriori chiarimenti sui tempi di attivazione degli interventi in seguito agli esiti delle verifiche. In base a questa normativa, la Pubblica Amministrazione che abbia una responsabilità di un’opera che è stata soggetta a verifica deve tener conto dell’esito della verifica in sede di pianificazione triennale.
Inoltre, la Legge n. 289 del 27 Dicembre 2002 all’art. 80 comma 21 recita quanto segue: “Nell’ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla Legge 21 Dicembre 2001, n. 443, possono essere ricompresi gli interventi straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi ed è inserito un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, presenta entro 90 giorni dalla data d’entrata in vigore della presente all’articolo 8 del Decreto Legislativo 28 Agosto 1997 n.281, ripartisce una quota parte delle risorse di cui all’art. 13, comma 1, della Legge 1 agosto 2002 n. 166, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 11 gennaio 1996 n. 23 “. In questo comma si deduce automaticamente che il suddetto piano straordinario finanzia anche gli interventi di livello inferiore all’adeguamento, per cui si intende che il termine “adeguamento sismico” è usato in senso generico e può comprendere anche gli interventi di miglioramento sismico e di riparazione locale. Da ultimo si fa riferimento al paragrafo 8.3 delle NTC 2008: “Le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della sicurezza quando ricorra una delle seguenti situazioni:
- riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta ad azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura);
- significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali;
- azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni), situazioni di funzionamento ed uso anomalo;
- deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di fondazione;
In conclusione, l’intervento di adeguamento sismico (inteso come detto sopra, quindi limitabile anche al miglioramento sismico o alla riparazione locale e sviluppabile in piano triennale) diventa obbligatorio solo dal momento in cui si attesti la mancata rispondenza dell’edificio startegico o rilevante alle normative vigenti.