§ 8.4 CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI (D.M. 14-01-2008)
Si individuano le seguenti categorie di intervento:
interventi di adeguamento atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle presenti norme;
interventi di miglioramento atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle seguenti norme;
riparazioni o interventi locali che interessino elementi isolati, e che comunque comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.
Gli interventi di adeguamento e miglioramento devono essere sottoposti a collaudo statico.
Per i beni di interesse culturale in zone dichiarate e rischio sismico, ai sensi del comma 4 dell’art. 29 del D.l.g.s. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, è in ogni caso possibile limitarsi ad interventi di miglioramento effettuando la relativa valutazione della sicurezza.
§ 8.4.2 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO (D.M. 14-01-2008)
Rientrano negli interventi di miglioramento tutti gli interventi che siano comunque finalizzati ad accrescere la capacità di resistenza delle strutture esistenti alle azioni considerate. È possibile eseguire interventi di miglioramento nei casi in cui non ricorrano le condizioni specificate per l’adeguamento sismico. Il progetto e la valutazione della sicurezza dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.